Trasmettiamo l’ordinanza emessa il 12 luglio 2016 dal Tribunale di Milano Sesta Sezione Civile.
Il Tribunale meneghino ha disposto CTU su c.c.
Il provvedimento in parola è particolarmente apprezzabile per le seguenti ragioni:
- il giudice (che, peraltro, aveva già sospeso la provvisoria esecutività del D.I. opposto) conferma la mancanza di una valida pattuizione della capitalizzazione, degli interessi, commissioni e spese. Infatti, il giudicante sottolinea che tale valida pattuizione si ha solo con il contratto del 22.10.2013. Sul punto, evidenzio che il c.c. in parola è stato acceso il 04.09.1985;
- il giudice dispone il saldo zero con grandissimo vantaggio economico per la ditta;
- il tribunale impone di eliminare dal conteggio le spese e le commissioni. Solamente dal 22.10.2013 il CTU non dovrà espungere la CDF;
- il giudice impone di non procedere ad alcuna capitalizzazione;
- ove emergano saldi attivi, il CTU dovrà procedere al conteggio degli interessi creditori.
Si tratta di una causa di opposizione a D.I. seguita dall’avvocato Claudio Spada.
Tribunale-di-Milano-25LUG1