Si segnala questa interessantissima Ordinanza del Tribunale di Crotone (relativa ad una causa patrocinata dall’Avv. Sergio Amicarelli -foro di Napoli- in opposizione a decreto ingiuntivo) che nell’ammettere i mezzi istruttori CTU Tecnica (ed all’esito valutazione CTU medica) indica al CTU i criteri da tenere in considerazione per accertare e determinare i rapporti dare/avere fra le parti.
Tali criteri sono molto specifici ed approfondiscono tematiche peculiari in punto di diritto e di tecnica bancaria, inerenti la quotidianità delle Ns difese .
Infatti essi riguardano la ricostruzione contabile del conto corrente alla luce delle nullità delle singole clausole negoziali ed alla conseguente e corretta ricostruzione del C/corrente (Saldo Zero;-valuta; determinazione degli interessi; c.m.s. capitalizzazione; altre remunerazioni ; Prescrizione; etc).
Inoltre relativamente al mutuo, il Giudice ha richiesto al CTU di calcolare il Tasso Effettivamente applicato in Contratto al momento della pattuizione , applicando la formula del Taeg, ed in caso di superamento del tasso soglia di applicare l’art.1815 comma 2 c.c.) espungendo tutti gli interessi.
Infine ha richiesto se, alla luce del superamento del tasso soglia, la decadenza del beneficio del termine intimato dalla banca ( art.1186 c.c.) sia stato o meno legittimo, ovvero se il cliente all’epoca della decadenza del termine era a credito o a debito.
In ultimo il Giudice si è riservato all’esito della CTU tecnica l’ammissione di ulteriore CTU medica, calendarizzando il processo.